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All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede:

  • a)con un ulteriore contributo, a decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli, salariati fissi, giornalieri e compartecipanti di lire 21 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e di lire 18 per ogni giornata di ragazzo.1 Il contributo e' dovuto dal datore di lavoro per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti. Non si applica, ai fini della riscossione del contributo predetto, la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
  • b)con un contributo addizionale di solidarieta', da versarsi all'I.N.A.M., per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso Istituti, Enti o Casse di malattia di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M. Detto contributo addizionale di solidarieta' e' determinato nello 0,58 per cento delle retribuzioni a decorrere dal 1 luglio 1963 ed e' posto interamente a carico dei datori di lavoro. Il contributo addizionale di solidarieta' non e' dovuto per i lavoratori agricoli di cui alla precedente lettera a); nonche' per i coloni e mezzadri, per gli addetti in servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1972, n. 457

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La L. 8 agosto 1972, n. 457, ha disposto (con l'art.7, comma 1) che "La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo."

Testo in vigore dal 7 settembre 1972 al 30 agosto 1974

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;329~art4 · fonte su Normattiva