Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facolta' di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalita' indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 15 gennaio 1963
