L'iscritto nei cui confronti abbia trovato applicazione quanto previsto nell'articolo 28, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto di chiedere il ripristino dell'iscrizione al Fondo con le modalita' e nel termine indicati nel secondo comma dell'articolo stesso, puo' provvedervi, mediante apposita domanda da presentare entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituendo l'importo eventualmente rimborsatogli, maggiorato dell'interesse al saggio del 5 per cento, in ragione di anno, dalla data del rimborso. Analogo diritto, alle stesse condizioni, e' riconosciuto al personale delle societa' ed associazioni di cui al precedente articolo 1, per i periodi di servizio precedentemente prestati presso le societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e presso la Societa' Italcable.

Testo vigente dal 15 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art12 · fonte su Normattiva