Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera, esecutiva e di quella ausiliaria, del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Ai fini del riscatto dei servizi indicati nell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, si applicano, per la presentazione della domanda di riscatto, i termini previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Il periodo di servizio prestato in qualita' di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, puo' essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1 ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente primo comma. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi, di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' riaperto per la durata, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale dell'Istituto postelegrafonici e' iscritto, a domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione postale e telegrafica, al Fondo di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alle condizioni, con le modalita' e nei termini stabiliti per il personale degli uffici locali.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art97 · fonte su Normattiva