Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.
Testo vigente dal 14 maggio 1951
