Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.

Testo vigente dal 14 maggio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;307~art5 · fonte del testo