Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.
Testo vigente dal 14 maggio 1951
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.
Testo vigente dal 14 maggio 1951
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Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-05-04;307~art6 · fonte del testo