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Gli oneri della presente legge sono a carico dello Stato. Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 si provvedera' mediante riduzione per 750 milioni del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio. Per l'esercizio finanziario 1952-53 si provvedera' con le maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre agli appositi capitoli di bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;213~art3 · fonte del testo