Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008. 156 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della maggiorazione prevista nel precedente articolo sono considerati familiari del capo famiglia il coniuge non separato legalmente per colpa propria, i figli legittimi o legittimati, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affiliati, i minori legalmente affidati, di eta' non superiore ai diciotto anni compiuti o invalidi al lavoro, ovvero di eta' non superiore a 21 o a 26 anni qualora frequentino rispettivamente una scuola media o professionale, o una scuola universitaria e non siano fuori corso; e, inoltre, i fratelli e le sorelle di eta' non superiore agli anni diciotto o di qualsiasi eta' se inabili al lavoro, i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il marito o la moglie del genitore superstite di eta' rispettivamente superiore ai 60 e ai 55 anni, ovvero di qualunque eta', se invalidi al lavoro, nonche' le persone conviventi alle quali il malato fu affidato come minore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art3 · fonte del testo