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[1]All'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]((«La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti e nella 1ª classe dei secondi macchinisti e' di sei anni, trascorsi i quali, i detti sottufficiali, purche' idonei, saranno promossi al grado rispettivamente superiore.
[3]I secondi macchinisti di 2ª classe, dopo tre anni di tirocinio, se riconosciuti idonei, saranno classificati secondi macchinisti di 1ª classe.
[4]La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avra' luogo a scelta»)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
