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[1]All'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«La permanenza massima nei gradi di nocchiere di 3ª e di 2ª classe e nei gradi corrispondenti e' di sei anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali saranno promossi alla classe rispettivamente superiore, purche' riconosciuti idonei».
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 1 luglio 1907
