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[1]All'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e' aggiunto il seguente capoverso:

[2]«La permanenza massima nei gradi di nocchiere di 3ª e di 2ª classe e nei gradi corrispondenti e' di sei anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali saranno promossi alla classe rispettivamente superiore, purche' riconosciuti idonei».

Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 1 luglio 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;345~art1 · fonte del testo