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[1]I militari di bassa forza del Corpo Reale equipaggi, quando abbiano compiuto almeno venti anni di effettivo servizio e raggiunto il cinquantaduesimo anno di eta', cessano dal servizio attivo e sono collocati a riposo per anzianita' di servizio e per ragione di eta'.

[2]Il Governo ha facolta' di sospendere l'applicazione di questa disposizione durante il tempo di guerra e di ritardarne l'applicazione ai' militari destinati od imbarcati all'estero fino al loro ritorno nel Regno.

Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;345~art2 · fonte del testo