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E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:

  • a)i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;
  • b)i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;
  • c)i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', che si trovano in zone depresse ad alta morbosita' tubercolare;
  • d)i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;
  • e)gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle universita';
  • f)i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento. Il Ministero della sanita' provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1971 al 1 gennaio 2001

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