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Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unita' hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. La conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianita'.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1971 al 13 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1970-12-14;1088~art9 · fonte su Normattiva