Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le prestazioni economiche di cui alla presente legge non competono ai cittadini il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare sul reddito risulti superiore a lire 960.000. Le suddette prestazioni non competono inoltre ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici o di ditte private per i periodi di tempo nei quali conservano l'interno stipendio o retribuzione, esclusi dal computo le indennita' e i compensi di qualunque natura connessi con l'attivita' di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art8 · fonte del testo