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((Alla corresponsione delle prestazioni economiche di cui alla presente legge provvedono i consorzi provinciali antitubercolari delle province in cui e' ubicato il luogo di cura, secondo le norme di cui al successivo articolo 7-bis. Dette prestazioni e relative maggiorazioni sono esenti da imposte e tasse presenti e future)).
Testo in vigore dal 24 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
