Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla presente legge. Gli uffici dei medici provinciali - anche a seguito di accertamenti sulla effettiva consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi di cura, siano essi gestiti da enti pubblici che da privati - effettuano il riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai consorzi con le proprie determinazioni. Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o delle maggiorazioni e' ammessa opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione effettuata dai consorzi provinciali antitubercolari, ai comitati provinciali per l'assistenza e la beneficenza territorialmente competenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art4 · fonte del testo