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Le prestazioni economiche di cui alla presente legge non competono ai cittadini il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare sul reddito risulti superiore a lire 960.000. Le suddette prestazioni non competono inoltre ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici o di ditte private per i periodi di tempo nei quali conservano l'interno stipendio o retribuzione, esclusi dal computo le indennita' e i compensi di qualunque natura connessi con l'attivita' di servizio.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art8 · fonte del testo