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Le iscrizioni relative ad assegni provvisori, al portatore o nominativi, ovvero dichiarati o considerati tali, per i quali nel corso di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di rilascio, se posteriore, non sia stata chiesta la riunione o non sia stato effettuato il riscatto, saranno annullate per prescrizione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art10 · fonte del testo