Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai fini del pagamento degli interessi, sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua e' arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo cosi' arrotondato risulti multiplo di dieci, e' ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sara' di cinque lire maggiore dell'altra.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art13 · fonte del testo