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Ai fini del pagamento degli interessi, sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua e' arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo cosi' arrotondato risulti multiplo di dieci, e' ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sara' di cinque lire maggiore dell'altra.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
