Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 176 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:
tolto: a) assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;
tolto: b) assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona, fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo. Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalita', essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore. Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art5 · fonte del testo