Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Non e' ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque risultanti da operazioni, si riduce la consistenza del prestito. Gli assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire 100, attualmente vigenti, debbono, a pena di decadenza, essere riscattati o riuniti, in base alle norme preesistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le iscrizioni relative agli assegni provvisori considerati nel presente comma sono annullate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art6 · fonte del testo