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In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:

  • a)assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;
  • b)assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona, fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo. Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalita', essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore. Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art5 · fonte del testo