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Sugli assegni provvisori di debito pubblico, regolati dalla presente legge, sono ammesse esclusivamente le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al portatore. La riunione puo' essere effettuata fra assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, nonche' fra assegni provvisori nominativi, ovvero dichiarati tali, aventi la stessa intestazione e gli stessi vincoli, ove esistano, sempre che essi, riuniti, permettano il rilascio di almeno un titolo di capitale nominale non inferiore alle lire cinquemila. Con la frazione di tale cifra, che eventualmente sopravanzi, sara' formato un nuovo assegno provvisorio, secondo le disposizioni dell'art. 5, in quanto applicabili. Il riscatto puo' essere effettuato:
- a)per gli assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, mediante cessione alla Cassa depositi e prestiti, al corso corrente nella Borsa di Roma per i titoli del prestito di appartenenza;
- b)per gli assegni provvisori nominativi, o dichiarati tali, in base alle norme relative agli assegni provvisori preesistenti. Il tramutamento in assegni provvisori al portatore di assegni provvisori nominativi e' ammesso soltanto per i casi ed entro i termini indicati nel penultimo comma degli articoli 4 e 5.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
