Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010. 48 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977. Con effetto dal 1 gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non puo' superare la somma di lire centottantamila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-27;875~art1 · fonte del testo