Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

La efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977. Con effetto dal 1 gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non puo' superare la somma di lire centottantamila.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;875~art1 · fonte del testo