Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le autorita' civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del regolamento sul "Servizio sanitario territoriale militare" approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermita', di pubblici dipendenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art1 · fonte del testo