[1]A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:

[2]Celibi

[3]Ammogliati

[4]L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata nella misura di L. 1200 nette.

Testo vigente dal 5 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;467~art1 · fonte del testo