Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:

  • a)lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;
  • b)lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
  • c)lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;
  • d)lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;963~art1 · fonte del testo