Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo
Art. 6 — Libertà provvisoria
A coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1 e relativamente ai delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, puo' essere concessa la liberta' provvisoria.
Testo vigente dal 21 febbraio 1987
