Art. 5 — Revoca
La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1987
