Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Art. 1 — Condotte di dissociazione

Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attivita' effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Testo vigente dal 21 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-18;34~art1 · fonte su Normattiva