Art. 32 — Commissione disciplinare
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La competenza in materia disciplinare per tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' attribuita ad una commissione disciplinare istituita presso il Ministero dell'interno. La commissione, che sara' nominata ogni due anni dal Ministro, e' presieduta da un prefetto ed e' composta da due dirigenti del ruolo tecnico antincendi e da un dirigente dell'amministrazione civile dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere. Per il presidente, ciascuno dei componenti e il segretario della commissione e' nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. Qualora durante il biennio il presidente o uno dei membri della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, viene sostituito per il tempo che rimane al compimento del biennio. Costituiscono atti utili alla sospensione nella decorrenza dei termini contemplati dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1957, n. 3, i pareri richiesti ad uffici dell'amministrazione centrale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006
