Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 14 — Perequazione automatica delle pensioni

Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art14 · fonte su Normattiva