Art. 14 — Perequazione automatica delle pensioni
Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.
Testo vigente dal 30 dicembre 1994
