Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 25 — Incarichi di consulenza

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Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianita' previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie rel- ative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorita' amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1994 al 14 gennaio 1997

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 406/1995

    Illegittimità dichiarata
    27 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che vieta il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca al personale cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito per il pensionamento di vecchiaia, bensì il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità, salva l'esistenza degli incarichi esistenti con l'obbligo della loro comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. La disposizione impugnata, infatti, tende a garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa e, per i suoi caratteri e le sue finalità, rientra fra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, che vincolano anche la potestà esclusiva delle regioni a statuto speciale. red.: A. Franco

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 123 cost. · Art. 22 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art25 · fonte su Normattiva