Art. 29 — Lettori a scheda magnetica
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Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica sugli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense anziendali. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformita' alle normative fiscali vigenti al momento. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del pubblico.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1994 al 1 dicembre 1995
