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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382)). ((...))le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonche' i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalita' di controllo della qualita' delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unita' sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianita' di servizio e di qualifica. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite ((nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera)), le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi sono destinati dall'unita' sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonche' delle spese alberghiere. Tale contabilita' non puo' presentare disavanzo. Il cittadino dovra' comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui la contabilita' separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale e' obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilita' del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sara' soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresi' al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilita' del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.

Testo in vigore dal 21 luglio 1996 al 1 gennaio 1997

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 416/1995

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che obbliga le regioni a chiudere o riconvertire gli ospedali che non raggiungono la dotazione minima di 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo che, trattandosi di disposizioni estremamente dettagliate e prevedendosi l'applicazione delle procedure indipendentemente dai risultati di gestione ed anche in mancanza di disavanzi, risulterebbe compressa la competenza legislativa, amministrativa e programmatoria della regione in materia sanitaria. Infatti, le potestà regionali sono ampiamente salvaguardate dalla facoltà attribuita alle regioni di autorizzare il mantenimento in attività di detti ospedali, in presenza di particolari condizioni territoriali o di popolazione, previa peraltro congrua motivazione non solo sulla presenza di tali condizioni ma anche sulla valenza economico-finanziaria della scelta e sugli effetti finanziari del mantenimento di un singolo ospedale, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'obiettivo della salute in bilanciamento con il valore dell'equilibrio finanziario, presupposto stesso della continuità dell'intervento pubblico nel settore. Considerando poi che, nel nuovo assetto del settore sanitario, gli eventuali disavanzi derivanti dalla scelta della regione di mantenere singoli ospedali restano a carico della regione stessa, il provvedimento regionale deve anche valutare il profilo dell'equilibrio finanziario e delle conseguenze di eventuali disavanzi, con l'obbligo di indicare la copertura mediante risorse proprie in tutti i casi in cui le entrate dell'ente e le assegnazioni di finanziamento sui vari fondi non siano sufficienti a coprire l'onere nel complesso. - V. S. nn. 355/1993, 427/1992, 352/1992, 177/1988. red.: A. Franco

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art3 · fonte su Normattiva