La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilita' del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attivita' di day hospital e la riduzione dei tempi di attesa per le attivita' ambulatoriali. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilita', da effettuarsi tra il personale del comparto sanita' in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorita', e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unita' di terapia intensiva e di rianimazione. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita' di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e' sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attivita' libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennita' di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per gli enti di ricerca e le istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il contingente di personale da assumere a contratto, ai sensi del medesimo articolo, non potra' superare il 10 per cento della rispettiva dotazione organica complessiva, nell'ambito delle risorse di bilancio. I giudizi di idoneita' di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli di cui all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1 settembre 1995.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 330/1999

    Questione infondata
    20 luglio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce per i medici del Servizio sanitario nazionale in regime di tempo pieno che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il personale dipendente che esercita l'attività libero professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Non sussiste, infatti, la violazione del precetto costituzionale ipotizzata dai giudici rimettenti, in ragione del fatto che la norma impugnata imporrebbe alla sola categoria del personale medico <<a tempo pieno>> che svolge attività libero-professionale 'extra moenià la riduzione di una delle voci della retribuzione, stabilendo così un trattamento economico peggiorativo, senza prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa, atteso che l'art. 36, primo comma, Cost. - nel garantire al lavoratore una retribuzione che sia nella sua globalità proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato - non impedisce, con ciò, che si possa procedere a nuove valutazioni, anche con riduzione, come nella specie, della entità di singole voci retributive; con la conseguenza che rientrano nella discrezionalità del legislatore, fermo il limite della ragionevolezza, tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, quanto l'attribuzione in maniera uniforme di determinate componenti della retribuzione o di particolari indennità. - Cfr. S. nn. 15/1995, 164/1994 e 1/1986, nelle quali la Corte ha affermato che la riduzione di una singola componente della retribuzione del lavoratore non può, da sola, violare la disposizione dell'art. 36 Cost.. - V., altresì, sul predetto parametro costituzionale, S. nn. 63/1998, 219/1998, 65/1997, 417/1996, 179/1996, 390/1995, 31/1986, 'ex plurimis'.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost. · Art. 4 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 255/1997

    Altra decisione
    18 luglio 1997

    Restituzione degli atti al Tribunale rimettente per un nuovo esame dei termini della questione alla stregua del mutamento del contesto normativo di riferimento. (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996 n. 662 - recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - la quale, all'art. 1, commi 7-15, contiene una rinnovata disciplina giuridica ed economica della libera professione praticata dai medici del Servizio sanitario nazionale, e sono stati altresì emanati il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, che detta "Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale", ed i decreti del Ministro della Sanità 28 febbraio 1997 - in tema di "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" - e 11 giugno 1997 - recante "Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero professionale intramuraria" -. Pertanto i suddetti atti legislativi ed amministrativi, unitamente al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto <<sanità>>, sottoscritto nelle more del presente giudizio, in data 5 dicembre 1996, sono suscettibili di alterare il precedente assetto della materia 'de qua' e, quindi, il quadro complessivo nel quale di inscrivono i profili della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di merito). red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 4 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 416/1995

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui dispone un divieto assoluto di assunzioni di personale sanitario per il primo semestre 1995 ed un divieto parziale per il secondo semestre 1995, sollevata dalle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna sotto il profilo che la disposizione impugnata, vincolando l'assunzione del personale a limitazioni rigide e dettagliate, disancorate da parametri obiettivi, e sottraendola alla programmazione e alle determinazioni regionali, violerebbe le competenze regionali in materia sanitaria ed il principio del buon andamento dell'amministrazione. Invero, il divieto è collegato a quello generale valevole per tutte le pubbliche amministrazioni per esigenze straordinarie di contenimento della spesa ed inoltre ha carattere transitorio e temporaneo, sicché trova applicazione la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui è legittimo il blocco delle assunzioni quando si tratti di misure temporanee preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa dell'attuazione della riforma sanitaria o in vista di un riassetto generale del settore che presuppone l'indicizzazione delle effettive esigenze e la razionalizzazione organizzativa. D'altra parte, la stessa legge n. 724 del 1984 prevede una serie ulteriore di misure e di obiettivi innovativi del sistema sanitario, rispetto ai quali, per non consentire di eludere facilmente le finalità di contenimento della spesa, resta rafforzata l'esigenza di blocco temporaneo di assunzioni in attesa di adempimenti. - V. S. nn. 610/1988, 245/1984, 307/1983. red.: A. Franco

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 97 cost.

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art4 · fonte su Normattiva