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Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti tali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali. Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi. In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari. Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, e' necessaria l'approvazione del progetto con le modalita' indicate nell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Testo in vigore dal 13 marzo 1975 al 12 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art9 · fonte su Normattiva