Art. 15 — Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale
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Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((due anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
- b)adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
- c)revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
- d)adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
- e)riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
- f)introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
- g)delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- h)previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 29 luglio 2004 al 28 dicembre 2004
