Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

Art. 15 — Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2004 al 28 dicembre 2004. Leggi il testo vigente →

Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((due anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • b)adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
  • c)revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
  • d)adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
  • e)riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
  • f)introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
  • g)delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  • h)previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 29 luglio 2004 al 28 dicembre 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 123/2009

    Ha colpito questo articolo
    30 aprile 2009

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misur…

    Art. 245 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/2008

    Ha colpito questo articolo
    24 aprile 2008

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del…

    Art. 245 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 170/2007

    Ha colpito questo articolo
    17 maggio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, promosso dal Tribunale di Napoli, è ammissibile la prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002, secondo la prospettazione del rimettente che, ne costituirebbero la base giuridica, posto che i quesiti di costituzionalità sono in rapporto di subordinazione logica. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 14/2003 e n. 273/2002.

    Art. 134 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 16 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art15 · fonte su Normattiva