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Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura e' sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione". Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente: "4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato". Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:

  • a)delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
  • b)del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.

Testo in vigore dal 14 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/2006

    Altra decisione
    17 marzo 2006

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha aggiunto, dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del seguente tenore: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione". Infatti, spetta al giudice a quo valutare se, a seguito dell'avvenuta abrogazione della norma impugnata, essa mantenga una ultrattività e, quindi, la sua perdurante applicabilità al giudizio principale, anche in termini di compatibilità con la vigente procedura di risarcimento stragiudiziale da danno regolata in particolare dall'art. 148 del nuovo Codice delle assicurazioni private.

    Art. 642 c.p. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 434/2004

    Questione inammissibile
    29 dicembre 2004

    Sono manifestamente inammissibili le questioni legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e dell’art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che dettano norme per la valutazione e la quantificazione del danno biologico in conseguenza di incidenti cagionati dalla circolazione di veicoli, censurati, rispettivamente, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 Cost., e all’art. 3 Cost.. Premesso che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 e il secondo comma dell’art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardano il solo rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la compagnia di assicurazione contro cui lo stesso agisce e che il remittente dà atto di non aver provveduto sulla richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, le questioni risultano sollevate prematuramente, in quanto hanno ad oggetto disposizioni che concernono una ipotetica fase processuale ulteriore, mentre difetta ogni motivazione sull’eventuale applicabilità dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 nel rapporto tra danneggiata e danneggiante. - Sulla inammissibilità di questioni relative a disposizioni la cui applicabilità dipenda da una futura eventualità, vedi le citate ordinanze nn. 566/1990, 85/1998 e 130/1998.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2043 c.c.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art23 · fonte su Normattiva