Art. 30 — Gasdotti internazionali di importazione
Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.
Testo vigente dal 14 dicembre 2002
