Art. 41 — Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410
All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive". I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attivita' produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalita' tecniche ed amministrative.
Testo vigente dal 14 dicembre 2002
