Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.
Testo vigente dal 5 giugno 1984
Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.
Testo vigente dal 5 giugno 1984
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1984-05-31;193~art6 · fonte su Normattiva