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All'atto dei versamenti semestrali, l'Ente nazionale per l'energia elettrica corrispondera' su ciascuna quota versata l'interesse in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge. In caso di ritardato versamento alle scadenze stabilite, fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma precedente, e' dovuta l'indennita' di mora nella misura del 6 per cento.
Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
