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Dopo il quarto comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' aggiunto il seguente altro: "La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione".
Testo in vigore dal 28 luglio 1967 al 1 gennaio 1993
