Il terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, e' sostituito dai commi seguenti: "Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello. Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".

Testo vigente dal 19 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1187~artunico · fonte del testo