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L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta di identita' vistata dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, e' titolo valido per valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali".

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 4 marzo 1966

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