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L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. ((La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunita' economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali)).

Testo in vigore dal 4 marzo 1966 al 24 aprile 2002

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Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1966

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1963 al 4 marzo 1966. 17 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta tolto: di identita' vistata dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, aggiunto: d'identita' e' titolo valido per tolto: valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono aggiunto: l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunita' economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionalitolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;224~artunico · fonte del testo