Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e' inserito il seguente: «3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;».
Testo vigente dal 19 aprile 2011
