Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e' inserito il seguente: «3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;».

Testo vigente dal 19 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;45~art1 · fonte del testo