Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali. I Comitati sono composti:

  • 1)da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali fino in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  • 2)da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • 3)dal medico provinciale; ((3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;))
  • 4)dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge da segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di provvedervi direttamente in loro sostituzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 aprile 1965, n.413

1

La L. 15 aprile 1965, n.413 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa."

Testo vigente dal 4 maggio 2011

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Che cosa è cambiato dal 4 maggio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1965 al 4 maggio 2011. 22 parole aggiunte.

3) dal medico provinciale; aggiunto: 3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1712~art1 · fonte del testo